Coronavirus violazione norme  | avvocato Andria

Coronavirus violazione norme

Coronavirus e violazione delle norme anti-contagio:
cosa cambia dal 26 marzo

Introdotte sanzioni amministrative in sostituzione del reato ex art. 650 c.p.

Carcere e pena pecuniaria per i positivi al virus che non rispettano la quarantena

Il 26 marzo è entrato in vigore il decreto-legge n. 19/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

L’art. 4 del decreto

L’articolo 4 del cosiddetto decreto “Lockdown Italia” sostituisce le sanzioni penali (ammenda o arresto) di cui all’articolo 650 c.p. previste per la violazione delle misure urgenti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, aumentate fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

È prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni in caso di omessa adozione delle seguenti misure:

  • chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
  • limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

Nonostante il richiamo alle modalità di accertamento ai sensi della legge n. 689/1981 – che all’articolo 1 (Principio di legalità) stabilisce che «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» – il decreto-legge n. 19/2020 depenalizza espressamente all’articolo 4, comma 8, tutte le violazioni delle regole anti-contagio poste in essere prima del 26 marzo, rendendo applicabili le sanzioni amministrative in luogo di quelle penali.

Il citato comma 8 richiama inoltre l’applicabilità, in quanto compatibili, degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo n. 507/1999, dovendosi in ogni caso considerare la sospensione dei termini del procedimento amministrativo sino al 15 aprile 2020.

In sintesi, alle denunce penali per le violazioni commesse fino al 25 marzo 2020 non seguirà l’iter del procedimento penale, ma l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo decreto-legge.

Unica differenza sarà la misura delle suddette sanzioni, ridotta alla metà del minimo per chi abbia violato le disposizioni anti-contagio prima del 26 marzo 2020.

A titolo esemplificativo, chi è stato denunciato prima del 26 marzo per essersi allontanato dalla propria residenza, domicilio o dimora senza un giustificato motivo, pagherà una multa pari alla metà del minimo di 400 €, quindi una multa di 200 €.

In linea generale, è prevista altresì la riduzione dell’importo della multa qualora venga pagata nel termine di 30 giorni dalla contestazione, se precedente al 31 maggio.

Avverso le sanzioni amministrative inflitte, sarà comunque possibile proporre ricorso in opposizione. 

Carcere e ammenda per i positivi che non rispettano la quarantena

Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto “Lockdown” non ha depenalizzato invece la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria dimora o abitazione per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, che costituisce invece reato punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da € 500 ad € 5.000.

Resta tuttavia la clausola di salvaguardia che, per l’appunto, fa salva l’applicazione del reato di epidemia colposa (art. 452 c.p. in relazione all’art. 438 c.p.), punito con la reclusione da uno a cinque anni, ovvero del più grave reato ritenuto sussistente.

Il sistema sanzionatorio prima del 26 marzo

I principali D.P.C.M.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato l’adozione d’urgenza da parte del Governo di misure di contenimento dei contatti sociali qualora non strettamente necessari e dunque se non motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute ovvero rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il provvedimento che ha previsto tali prescrizioni, con maggiori restrizioni in ordine alle attività commerciali nelle cosiddette “zone rosse” del Nord Italia, è stato il D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 8 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ha altresì prescritto all’art. 3 delle “misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”, la principale delle quali è rappresentata dalla lettera c), in quanto riguardante tutti i cittadini, che recitava: “c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”.

Poco tempo dopo – segnatamente con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, sintetizzato per l’appunto con l’espressione #iorestoacasa – è stata estesa a tutto il territorio italiano la portata delle limitazioni prima previste solo per le cosiddette “zone rosse” del Nord Italia, quali la sospensione delle attività commerciali (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità), la chiusura dei mercati, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) e l’adozione di particolari precauzioni e accorgimenti nello svolgimento delle attività non sospese.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto” – statuiva espressamente l’art. 4 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 – “è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Denuncia penale ai sensi dell’art. 650 del codice penale

Come già accennato nella prima parte di questo commento, il decreto-legge n. 6/2020 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del primo facevano riferimento al reato previsto dall’articolo 650 del codice penale, salvo che la violazione degli obblighi non costituisse una fattispecie più grave.

È opportuno dunque analizzare l’illecito penale di Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, che i D.P.C.M. richiamavano quale norma punitiva della violazione delle disposizioni previste nel Decreto del Presidente Conte.

L’articolo 650 del codice penale è un reato contravvenzionale, il cui testo normativo dispone che «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro».

Numerose sono state le fake-news nelle ultime settimane a proposito di tale reato, dunque appare utile fare chiarezza, in particolare quanto alla denuncia penale per le violazioni delle norme anti-contegio in epoca precedente al 26 marzo 2020.

Non corrisponde al vero che gli agenti di Polizia Giudiziaria potessero elevare in autonomia la sanzione pecuniaria dell’ammenda di 206,00 € in danno di chi viola le disposizioni del D.P.C.M., né che consegnassero agli stessi alcun “bollettino postale” per provvedere al pagamento.

L’attività di controllo della Polizia Giudiziaria poteva consistere nella comunicazione della notizia di reato (la violazione delle disposizioni del D.P.C.M.) alla Procura competente, cui sarebbe spettata la valutazione circa la rilevanza penale dei fatti, così come avviene per qualunque reato.

Lo stesso articolo 4 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante “Monitoraggio delle misure”, statuiva che «Il   prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure … nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.  Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata».

È dunque evidente come l’attività delle forze dell’ordine dovesse limitarsi al solo monitoraggio e denuncia dei comportamenti ritenuti elusivi dei provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, spettando tuttavia alla magistratura l’ulteriore vaglio circa l’adozione di misure sanzionatorie di natura penale.

Come anticipato, con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 19/2020 le sanzioni applicabili saranno ora di natura amministrativa, anche perle violazioni commesse prima del 26 marzo, salvo che il fatto costituisca il reato di epidemia colposa o altro più grave reato.

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