Il Capo I del Titolo III si occupa in particolare dei delitti contro l’attività giudiziaria.
Si tratta di reati che, pur essendo posti a tutela dell’interesse – comune a tutti i delitti contro l’amministrazione della giustizia – al corretto esercizio della funzione giurisdizionale, presidia in particolare gli aspetti processuali.
I reati previsti dagli articoli da 361 a 365 c.p. proteggono invero l’esigenza che l’Autorità giudiziaria venga informata da chi ha il dovere di farlo e che abbia conseguentemente la possibilità di esercitare l’azione penale.
Si tratta infatti dei delitti di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.), omessa denuncia da parte del cittadino (art. 364 c.p.) con riferimento a delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge preveda la pena dell’ergastolo, omissione di referto (art. 365 c.p.) da parte dell’esercente una professione sanitaria.
L’art. 363 c.p. stabilisce un aggravamento di pena con riguardo ai delitti di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale e da parte di un incaricato di pubblico servizio qualora l’omissione o il ritardo attenga a un delitto contro la personalità dello Stato.
Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall’art. 366 c.p., punisce chi, nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.
I delitti di cui agli articoli da 367 a 370 c.p. tutelano invece l’apparato giudiziario, affinché non venga attivato inutilmente. Ciò avviene infatti nell’ipotesi di simulazione di reato (art. 367 c.p.), calunnia (art. 368 c.p.), autocalunnia (369 c.p.) e simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (370 c.p.).
Vi sono ancora reati che sanzionano il compimento di atti che possano fuorviare l’attività giudiziaria: falso giuramento della parte (art. 371 c.p.), false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.), false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.), falsa testimonianza (art. 372 c.p.), falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), frode processuale (art. 374 c.p.), false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (art. 374-bis c.p.), intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.).
Fanno altresì parte dei delitti di cui al Capo I i reati di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379-bis c.p.), patrocinio o consulenza infedele (art. 380 c.p.), altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381 c.p.), millantato credito del patrocinatore (art. 382 c.p.).
L’art. 384 c.p. prevede una causa di non punibilità per chi commetta i fatti di cui agli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378 c.p. per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Il 2 agosto 2016 è entrata in vigore la Legge n. 133 dell’11 luglio 2016 recante «Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio».
La legge n. 133/2016 è costituita dai tre seguenti articoli, che introducono nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio, le circostanze aggravanti per il caso di condanna e le circostanze speciali:
Articolo 1
- L’articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:
- a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
- b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.<