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reati reddito di cittadinanza

REATI REDDITO DI CITTADINANZA

Reddito di Cittadinanza

Con il decreto-legge n. 4 del 2019 è stato istituito, come noto, il cosiddetto Reddito di Cittadinanza.

Si tratta di una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

Anno 2021 – dati Osservatorio INPS sul Reddito e Pensione di Cittadinanza

Nuclei richiedenti Reddito di Cittadinanza in percentuale

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Componenti del Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza è considerato livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

Il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, su base annua, si compone dei due seguenti elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

Anno 2021  –  dati Osservatorio INPS sul Reddito e Pensione di Cittadinanza

Nuclei percettori di almeno una mensilità di Reddito di Cittadinanza

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Reati in materia di Reddito di Cittadinanza

Il decreto-legge n. 4 del 2019 prevede altresì, all’articolo 7, le conseguenze penali nell’ipotesi di false od omesse dichiarazioni.

In particolare, il reato di cui all’articolo 7 stabilisce la pena della reclusione da due a sei anni per chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta informazioni dovute.

È punito altresì con la reclusione da uno a tre anni l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Anno 2021  –  dati Osservatorio INPS sul Reddito e Pensione di Cittadinanza

Nuclei percettori con almeno una revoca/decadenza

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Revoca del Reddito di Cittadinanza

Alla condanna per uno dei due suddetti delitti – anche se trattasi di sentenza di patteggiamento – consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Allo stesso modo, la revoca del Reddito di Cittadinanza consegue alla condanna per i reati previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10.

Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

Inoltre, quando l’amministrazione erogante accerta la falsità delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.

In seguito alla revoca del Reddito di Cittadinanza, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Decadenza dal Reddito di Cittadinanza

È inoltre disposta la decadenza dal RdC, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, qualora il comune di residenza li abbia istituiti;
  • non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ovvero, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta congrua utile;
  • non effettua le comunicazioni relative alla variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del RdC maggiore;
  • non presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle prescritte comunicazioni obbligatorie.

La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazioni mendaci ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

Sanzioni

In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni relative alla disponibilità al lavoro, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

  • decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
  • decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
  • decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nell’ipotesi di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

  • decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
  • decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
  • decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
  • decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito sono effettuati dall’INPS.

L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC.

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

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