Cyberbullismo | avvocato penalista Andria

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CYBERBULLISMO

nuova legge contro il Cyberbullismo: in vigore dal 18 giugno 2017

Nuova legge contro il Cyberbullismo: in vigore dal 18 giugno 2017

L’art. 1 della legge n. 71 del 2017 (in vigore dallo scorso 18 giugno 2017) contro il cosiddetto “cyberbullismo” definisce tale fenomeno come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di  minorenni,  realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto  anche uno o più componenti della famiglia del  minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Tutela della dignità del minore mediante oscuramento del web

La recente legge prevede che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti sopra descritti possa inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso in rete.

I tempi previsti sono molto rapidi: il titolare del trattamento o il gestore del sito dovrà provvedere entro le 24 successive ad assumere l’incarico di oscurare/rimuovere/bloccare i dati ovvero entro le 48 ore successive dovrà già aver adempiuto alla richiesta.

In caso di inadempimento o nell’ipotesi in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.

 

Docenti “anti-cyberbullismo” nelle scuole

Fondamentale il ruolo rivestito dalle scuole nell’ambito della legge contro il cyberbullismo.

Ogni istituto scolastico individuerà infatti fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Inoltre il dirigente scolastico informerà tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo e attiverà adeguate azioni di carattere educativo.

 

Ammonimento da parte del Questore

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia nei confronti del “cyberbullo”, così come previsto per lo stalking, il minore di età superiore ai 14 anni potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

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Tutela della dignità del minore mediante oscuramento del web
Docenti “anti-cyberbullismo” nelle scuole
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    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
    I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
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    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.

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