reati codice della strada | avvocato penalista Andria

REATI CODICE DELLA STRADA
guida senza patente | guida sotto l’influenza dell’alcool | guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti | fuga dopo l’incidente | omissione di assistenza | organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare | divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore | falsificazione, manomissione o alterazione di targhe | uso di targhe falsificate, manomesse o alterate | omicidio stradale | lesioni personali stradali gravi o gravissime
Guida senza patente
(art. 116 co. 15 C.d.S.)
Ai sensi del comma 15 dell’art. 116 del Codice della Strada, «chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica».
Anno 2014 – dati ISTAT
Contravvenzioni elevate dalle Forze dell’Ordine per violazioni sulle norme di comportamento
Superamento dei limiti di velocità
Guida sotto l’influenza dell’alcool
(art. 186 C.d.S.)
L’art. 186, comma 2, del Codice della Strada punisce il reato di guida in stato di ebbrezza, ove il fatto non costituisca più grave reato:
- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 531 a € 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
- con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida rispettivamente da tre a sei mesi (lett. a), da sei mesi ad un anno (lett. b) e da uno a due anni (lett. c). Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Anno 2014 – dati ISTAT
Contravvenzioni elevate dalle Forze dell’Ordine per violazioni sulle norme di comportamento