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Traffico di armi all’estero: la Cassazione fa chiarezza sulla sussistenza della giurisdizione italiana

Nota a sentenza Corte di Cassazione, I sezione penale, n. 19762 del 2020.

La Prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19762 del 17 giugno-1 luglio 2020, si è pronunciata sul ricorso proposto avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Genova, confermativo dell’ordinanza del GIP della medesima sede con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Y.T.

Il principale motivo di ricorso, ritenuto parzialmente fondato dalla Suprema Corte, attiene alla carenza di giurisdizione dello Stato italiano sulla cognizione delle condotte contestate al cittadino straniero Y.T., commesse all’estero.

Al fine di meglio inquadrare la vicenda in commento, si riportano di seguito i due capi di incolpazione contestati al comandante della motonave battente bandiera libanese e sulla scorta dei quali veniva applicata la predetta misura cautelare:

  1. concorso in illecita attività di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento (art. 110 codice penale, art. 25 legge n. 185/1990); nel gennaio 2020, accertato in Genova il 3 febbraio 2020;
  2. concorso nell’attività illegale di detenzione e porto, prima in acque internazionali, poi in Libia, di carri armati, automezzi con lanciarazzi, mitragliatrici, esplosivi e altri armamenti, con loro successiva cessione, in Tripoli, a persone non identificate (art. 110 codice penale, artt. 1, 2, 4, secondo comma, legge n. 895/1967); in Libano e Libia, nel gennaio 2020, accertato in Genova il 3 febbraio 2020.

La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione dello Stato italiano a giudicare e, prima ancora, ad applicare misure cautelati coercitive nei confronti di un soggetto straniero per presunte condotte commesse all’estero non è invero sfuggita al GIP genovese e al Tribunale del capoluogo ligure, che hanno trattato la tematica nei rispettivi provvedimenti, ipotizzando quattro ipotesi – in via alternativa discendente – ricollegate ad altrettanti aspetti normativi o fattuali a sostegno della sussistenza della giurisdizione italiana.

Le quattro ipotesi formulate dal GIP e dal Tribunale del riesame di Genova

Il GIP e il Tribunale del riesame di Genova hanno sostenuto sussistente la giurisdizione italiana sulla base delle seguenti quattro ipotesi normative e fattuali:

  • ai sensi dell’articolo 6, comma 2, codice penale, in virtù di un sia pur temporaneo transito della motonave Bana (battente bandiera libanese) in acque territoriali italiane, ipotesi tuttavia – secondo gli stessi Giudicanti – non confermata se non sulla base della ricezione, durante la navigazione, di un messaggio sms in lingua italiana, da parte di un gestore telefonico italiano, sul cellulare di uno degli ufficiali a bordo;
  • ai sensi dell’articolo 7, comma 1, n. 5, codice penale (punibilità di reati commessi all’estero) in rapporto ai contenuti della Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 (ratificata dall’Italia con legge n. 146 del 2006 ed entrata in vigore il 1 settembre 2006), con particolare riferimento al III Protocollo Addizionale in tema di prevenzione e repressione del traffico di armi – segnatamente, all’articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione ONU;
  • ai sensi dell’articolo 8 codice penale, essendo intervenuta richiesta di procedimento del Ministro della Giustizia in data 11 febbraio 2020, ravvisando la natura politica del reato in considerazione della ritenuta volontà di sostenere, tramite la consegna delle armi, una delle fazioni in lotta sul territorio libico;
  • ai sensi dell’articolo 10 codice penale per il delitto comune dello straniero all’estero, ricorrendo le seguenti condizioni di legge: la presenza del presunto autore nel territorio dello Stato italiano, la richiesta del Ministro, i limiti edittali di pena e la mancata estradizione.

La prospettazione difensiva

Con ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Genova è stata puntualmente contestata l’esistenza della giurisdizione italiana nel caso de quo, con riguardo a ciascuna delle ipotesi rappresentate nelle ordinanze relative alla misura cautelare.

  • Non può applicarsi l’articolo 6, comma 2, codice penale, non essendo sufficiente – ad avviso della difesa – il solo dato della ricezione di un sms sulla scheda telefonica di un marittimo, in assenza di qualsivoglia ulteriore conferma.
  • Non può ritenersi sussistente la giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 7, comma 1, n. 5, codice penale, in riferimento alla Convenzione di Palermo e alla legge di ratifica n. 146 del 2006, poiché tale conclusione contrasterebbe con i princìpi generali del diritto internazionale e con i contenuti della Convenzione di Ginevra del 1958 del Mare Territoriale, nonché con quelli della Convenzione Onu di Montego Bay.

Invero, questi testi affermano che la giurisdizione per i fatti di reato avvenuti a bordo delle navi nazionali è riservata allo Stato di bandiera, salvi i casi tassativamente previsti, nella specie insussistenti.

Peraltro la Suprema Corte aveva già affrontato il tema della necessità di un preciso riferimento normativo idoneo a consentire la deroga al generale principio di territorialità (cfr. Cass., sez. V, n. 48250 del 2019).

Nella vicenda in questione, pur essendo stato menzionato nei provvedimenti dei Giudici genovesi l’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione Onu di Palermo, la difesa ha ritenuto non applicabile la predetta norma in considerazione della carenza di due requisiti richiesti dalla stessa:

  • non si tratta di un reato di criminalità organizzata, ma, al più, di un reato in concorso con altri soggetti, come si evince dalla contestazione dell’articolo 110 codice penale;
  • non vi è mai stata l’adozione delle specifiche misure normative di adattamento richieste dalla menzionata disposizione della Convenzione Onu di Palermo, ulteriori rispetto alla legge di ratifica della predetta Convenzione;
  • non si ritiene valido il riferimento all’articolo 8 del codice penale, risultando la condotta del comandante – sempre secondo la prospettazione del ricorrente – mossa esclusivamente da finalità economiche e non anche politiche. Si ritiene inoltre inapplicabile l’articolo 8 trattandosi di offesa rivolta a Stati esteri;
  • infine, nel ricorso per Cassazione si contesta la base giuridica di cui all’articolo 10 codice penale, per carenza del presupposto della “presenza” del soggetto nel territorio dello Stato italiano: ad avviso della difesa, l’indagato si è “trovato” sul territorio nazionale temporaneamente e non volontariamente. La misura cautelare è stata infatti eseguita quando il comandante si trovava a bordo della motonave di bandiera estera e priva di alcun carico illecito, mentre era sceso dalla nave solo per adempimenti correlati all’attività di indagine, avendo invero la polizia di frontiera precedentemente negato l’autorizzazione a sbarcare a Genova, con ritiro del passaporto e confinamento a bordo.

I principi enunciati dalla Suprema Corte

Con la sentenza in commento la Prima sezione penale della Cassazione ha parzialmente accolto le allegazioni del ricorrente, concludendo invece per l’applicabilità dell’articolo 10 codice penale, essendo ravvisabili tutte le condizioni richieste dalla norma.

Concordando con alcune delle critiche sollevate dalla difesa, la Suprema Corte ha pertanto esaminato i motivi del suo discostamento rispetto alle ipotesi prospettate nei provvedimenti dei giudici liguri, cogliendo altresì l’occasione per affermare due princìpi di diritto in materia di giurisdizione italiana per fatti commessi all’estero.

  • La tesi sostenuta dal Tribunale di Genova – attinente alla sussistenza della giurisdizione ex articolo 6, comma 2, codice penale – è stata ritenuta illogica, oltre che viziata da erronea interpretazione del diritto giurisprudenziale in quanto il fatto storico contestato al comandante è da ritenersi integralmente commesso all’estero e coinvolge più Stati (Libano, Turchia e Libia).

La cosiddetta natura dinamica della verifica in tema di giurisdizione non può essere interpretata nel senso di una “precarietà dimostrativa” degli elementi di fatto da cui inferire l’attribuzione del potere di esercitare la giurisdizione stessa.

Vige invece il potere-dovere di verificare, anche d’ufficio, che gli elementi storici che hanno consentito di esercitare il potere giurisdizionale permangano inalterati nel corso dell’intero processo.

A fortiori, qualora già nella fase iniziale del procedimento gli elementi di fatto si rivelino ambigui ovvero caratterizzati da una debolezza dimostrativa intrinseca, non può ritenersi sussistente il primo presupposto rappresentato dall’esistenza, in termini di certezza, del potere dell’autorità giudiziaria italiana di prendere cognizione del fatto.

  • Del pari, la Suprema Corte ha accolto le censure mosse nel ricorso in ordine all’applicabilità dell’articolo 7 codice penale e della Convenzione Onu di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

Ed invero, con riferimento al traffico di armi commesso dal cittadino straniero integralmente all’estero, la giurisdizione dello Stato italiano non può nemmeno affermarsi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, n. 5, codice penale trattandosi di disposizione “non autonomamente regolativa”, in quanto norma di chiusura che contiene un rinvio a “speciali disposizioni di legge” o a “convenzioni internazionali”, nel cui ambito sia prevista in modo espresso la deroga al generale principio di sovranità territoriale, né ai sensi della citata Convenzione ONU di Palermo, in quanto la disposizione in tema di giurisdizione (segnatamente l’articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione), pur in presenza della legge di ratifica, non è di immediata applicazione nel nostro ordinamento, non avendo lo Stato italiano adottato le richieste “misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui alla presente Convenzione”.

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