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Sovraffollamento carcerario:

lo “spazio minimo disponibile” della cella, pari a 3 metri quadrati per detenuto, è da intendersi al netto o al lordo del letto e degli arredi?

Nota ad Ordinanza (di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione)
Cassazione, Sezione I penale, n. 14260 del 21 febbraio 2020 (dep. 11 maggio 2020)

Il caso concreto sottoposto alla Prima Sezione penale dal Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria (DAP) riguarda il criterio di calcolo dello spazio minimo disponibile per il detenuto, con esclusione (ritenuta erronea per il Ministero) del letto allocato nella cella e, in secondo luogo, l’inclusione negli spazi occupati (ritenuti non utili ai fini del computo dello spazio minimo inviolabile di 3 metri) degli arredi fissi e di quelli non facilmente rimuovibili.

Con l’ordinanza in commento la Prima sezione penale della Suprema Corte ha rilevato contrapposti indirizzi giurisprudenziali in tema di violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che vieta pene o trattamenti inumani o degradanti, ed ha pertanto ritenuto opportuno rimettere gli atti alle Sezioni Unite della Cassazione per la decisione del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia – DAP.

Come noto, solo in seguito alla pronuncia di condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2013 “Torreggiani e altri contro Italia”, l’ordinamento penitenziario italiano ha introdotto la norma che prevede «rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati».

Dal 2014, per i soggetti che abbiano trascorso un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della CEDU, è prevista dunque, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante i quali il richiedente abbia subito il pregiudizio.

In alternativa, segnatamente quando il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale citata, è prevista la liquidazione in favore del richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro pari a 8,00 € per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.

Tale rimedio risarcitorio di natura pecuniaria è altresì previsto nell’ipotesi in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi all’articolo 3 della CEDU sia stato inferiore ai quindici giorni.

Orbene, tra i principali indicatori che rivelano una condizione detentiva non conforme all’art. 3 della CEDU vi è certamente il sovraffollamento carcerario, vale a dire la violazione dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto nella cella di assegnazione, indicato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tre metri quadrati.

La sentenza della Grande Camera della Corte EDU “Mursic contro Croazia

A tal proposito, è centrale la decisione della Grande Camera della Corte EDU del 2016 “Mursic contro Croazia”, che – ricordando, innanzitutto, i principi generali già elaborati nella precedente sentenza pilota del 2012 – ha ritenuto che può sussistere la violazione dell’art. 3 CEDU qualora nella cella:

  • non vi sia disponibilità di un letto individuale;
  • non siano fruibili almeno tre metri quadrati di superficie pro capite;
  • non vi sia possibilità di spostarsi liberamente tra gli arredi della cella medesima.

Nel caso esaminato dalla Prima Sezione della Cassazione, viene più degli altri in rilievo il secondo indicatore, cioè lo spazio disponibile per ciascun detenuto.

Invero, diverse sono le interpretazioni fornite, tanto dalla giurisprudenza civile quanto da quella penale, con riferimento al calcolo da adottare nella misurazione dei “tre metri quadrati”.

Se è pacifico, nella giurisprudenza europea, che nel calcolo non debba essere compresa la superficie occupata dai servizi sanitari e che debba invece essere inclusa quella occupata dai mobili, la nostra giurisprudenza nazionale ha fornito divergenti interpretazioni in ordine allo spazio minimo individuale e al metodo per calcolarlo.

Alla concezione rigorosa si è infatti contrapposta quella che ammette l’operatività di “criteri compensativi”.

Alla luce di tali contrasti interpretativi e in considerazione di quelli che potrebbero ancora sorgere, con l’ordinanza in commento la Prima Sezione della Cassazione ha rimesso alla decisione delle Sezioni Unite le seguenti questioni:

  • se i criteri di computo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane di vita;
  • se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto “a castello” o di letto “singolo” ovvero se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro e minore fruibilità, solo il letto a castello e non quello singolo;
  • se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell’art. 3 della CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.

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