Riciclaggio | studio legale avvocato Aduasio

Riciclaggio

Smontaggio e riutilizzo di pezzi di un veicolo
di provenienza delittuosa
integrano il reato di riciclaggio.

Le condotte di smontaggio e riutilizzo di pezzi di un veicolo di provenienza delittuosa
integrano il delitto di riciclaggio anche se manca l’alterazione dei dati identificativi
(telaio, numero di targa o del motore) dello stesso?

Nota a sentenza Cass. pen. n. 46110 del 5 novembre 2015

riciclaggio
La Suprema Corte, con la sentenza n. 46110 del 5 novembre, ha affrontato il già noto argomento delle condotte configuranti l’elemento oggettivo del delitto di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. Il caso oggetto di ricorso per Cassazione riguarda in particolare la configurabilità del reato di riciclaggio con riferimento alle condotte contestate all’imputato F., vale a dire l’appropriazione dei codici identificativi del motore, del cambio e del telaio di automezzi non più in circolazione (perché distrutti in conseguenza di pregressi incidenti stradali) e di applicazione dei medesimi su autovetture di provenienza furtiva.

L’imputato F., mediante difensore, lamentava la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui si eccepiva che i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come acquisto di cose di sospetta provenienza ai sensi dell’art. 712 c.p. e non già come riciclaggio. Detto motivo di doglianza è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, la quale, sulla base di un già consolidato orientamento, ha ribadito che la condotta di “mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un’autovettura o un ciclomotore, di provenienza delittuosa”, rientra “nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene”.

Occorre invero evidenziare come il delitto di cui all’ art. 648 bis c.p. , considerata la previsione di chiusura introdotta dall’art. 4 della L. 9 agosto 1993, n. 328 – che, alle condotte di sostituzione o trasferimento, ha aggiunto le operazioni atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene – possa ritenersi un reato a forma libera.

Non è dunque necessario porre in essere condotte di sostituzione o trasferimento, essendo sufficienti ad integrare il riciclaggio condotte che ostacolino l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, tali qualificandosi quelle che incidono sia sulla mera identità del bene, ovvero sulla sua “riconoscibilità”, sia sulla “tracciabilità” del suo percorso. In questo senso la Corte di Cassazione ha sostenuto che, nel caso dei beni mobili registrati, “pur senza intaccare il numero di telaio o di motore dell’autovettura, una volta smontati taluni pezzi e sostituiti con altri analoghi, ancorché per ipotesi di modelli differenti (per tipo, epoca e/o casa produttrice), si ottiene il medesimo risultato, vale a dire la creazione di un bene non più conforme (e, quindi, di non agevole riconoscibilità) ai numeri identificativi su di esso rimasti inalterati”.

L’operazione di smontaggio di un veicolo in singoli pezzi viene infatti dalla Suprema Corte assimilata a quella di taglio o smontaggio di pietre preziose e fusione di gioielli altrimenti riconoscibili, “che integrerebbero il delitto di riciclaggio, ricorrendone gli altri presupposti richiesti dalla norma incriminatrice, essendo oggettivamente e soggettivamente finalizzate ad occultare la provenienza delittuosa dei suddetti beni”.

La sentenza n. 46110 del 5 novembre 2015 valorizza peraltro che la fattispecie di riciclaggio è caratterizzata, rispetto alla più lieve ipotesi di ricettazione di cui all’art. 648 c.p., da un elemento specializzante rispetto alla mera ricezione, acquisto od occultamento, vale a dire dal compimento di un’attività ulteriore, consistente in un’operazione idonea ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

La Cassazione conclude dunque nel senso che le condotte di smontaggio e riutilizzo dei pezzi di un bene mobile registrato integrano il reato di riciclaggio, in quanto idonee ad ostacolare la “riconoscibilità” del bene di provenienza delittuosa.

LA MASSIMA

Per integrare il delitto di riciclaggio di un autoveicolo di provenienza delittuosa non è necessario che siano alterati i dati identificativi dello stesso quali il telaio, il numero di targa o quello del motore, potendosi ottenere il risultato di occultarne la provenienza delittuosa anche smontando il veicolo e vendendo o riutilizzando i singoli pezzi.

Avv. Simona Aduasio

da newsletter n° 9 | 2015 di Mondo Diritto

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