Apertura abusiva di luoghi di
pubblico spettacolo o trattenimento

Il gestore di un bar-tavola calda è responsabile ex art. 681 c.p.
per l’uso illegittimo della terrazza come sala da ballo
senza licenza e contro la pubblica incolumità?

Cass. pen. n. 38028 del 28 agosto 2014.

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento ex art. 681 c.p. è configurabile:

  • apertura-abusiva-luoghi-intrattenimento-pubblico_simona-aduasionel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute;
  • in caso di inosservanza della disposizione di cui all’art. 80 T.U.L.P.S., che richiede la preventiva verifica ad opera di un’apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell’edificio
  • non soltanto in capo a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a “chiunque” apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo. Cass. pen. n. 38028 del 28 agosto 2014.

Nota dell’Avv. Simona Aduasio

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Milano, ha ritenuto sussistente in capo a M.L. la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento ex art. 681 c.p.

Il ricorrente – amministratore unico della società di gestione di un bar-tavola calda – organizzava invero trattenimenti danzanti per circa 200 clienti sulla terrazza pertinente al luogo destinato abitualmente all’esercizio dell’attività di ristorazione, in mancanza della licenza di agibilità prescritta dall’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (approvato con R.D. n. 773 del 1931, secondo il quale “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”).

Detta condotta è sufficiente ad integrare il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento qualora non si osservino “le prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica” (Cass. pen. n. 46400 del 21 novembre 2013).

La contravvenzione ex art. 681 c.p. è posta infatti a tutela del bene giuridico della pubblica incolumità, avendo quale finalità la prevenzione di “danni o lesioni alle persone che frequentano il locale stesso” (Cass. pen. n. 7659 del 14 maggio 1973).

Nel caso in esame, il ricorrente censurava la sentenza della Corte di Appello di Milano sostenendo che il proprio esercizio pubblico, in quanto bar-tavola calda, non fosse “sottoposto alla normativa concernente l’agibilità e la capienza prevista per i locali sale da ballo”, nonché alle prescrizioni di cui all’art. 80 T.U.L.P.S..

A questo proposito la Suprema Corte ha preliminarmente evidenziato che il reato previsto dall’art. 681 c.p. è configurabile nel caso in cui la licenza contenente le predette prescrizioni a tutela della pubblica incolumità “manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità” (Cass. pen. n. 27633 del 20 marzo 2013).

In secondo luogo gli ermellini hanno ribadito quanto già affermato da un precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la contravvenzione in parola non si applica esclusivamente nei confronti di coloro che gestiscano professionalmente luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, bensì a “chiunque” commetta le condotte integranti l’elemento oggettivo ex art. 681 c.p..

Di talché risponderà del predetto reato anche colui che “occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo” (Cass. pen. n. 2196 dell’1 dicembre 1995; Conf. Cass. pen. n. 7659 del 14 maggio 1973).

apertura abusivaDa ciò ne consegue che, sebbene le censure di M.L. tendessero ad evidenziare la mancata applicabilità delle prescrizioni di pubblica sicurezza al proprio esercizio di bar-tavola calda, la Corte di Cassazione ha rimarcato che queste ultime sono da ritenersi obbligatorie per “chiunque”, anche solo saltuariamente e in maniera non professionale, organizzi trattenimenti aperti al pubblico. Pertanto, chiunque apra abusivamente luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento risponderà della contravvenzione ex art. 681 c.p.

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