Responsabilità Amministrativa da reato degli Enti ex d. lgs. 231/2001

avvocato penalista Andria | Avvocato Simona Aduasio

Responsabilità Amministrativa da reato degli Enti
ex d.lgs. 231/2001

Il Decreto prevede una serie di conseguenze sanzionatorie a carico dell’ente, di natura pecuniaria ed interdittiva (quali, per esempio, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici), qualora nel suo interesse o vantaggio venga commesso un reato da persone ad esso funzionalmente riferibili.

Responsabilità Amministrativa da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001 – Avvocato Andria

responsabilità amministrativa da reato degli enti avvocato andria

Responsabilità Amministrativa da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

Con il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stata prevista nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa da reato per le persone giuridiche.

Il Decreto prevede una serie di conseguenze sanzionatorie a carico dell’ente, di natura pecuniaria ed interdittiva (quali, per esempio, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici), qualora nel suo interesse o vantaggio venga commesso un reato da persone ad esso funzionalmente riferibili.

Si noti, tuttavia, che la responsabilità dell’ente è distinta e autonoma rispetto alla responsabilità penale che sorge in capo alla persona fisica che ha commesso il reato, la quale infatti subirà un autonomo procedimento penale.

A QUALI ENTI SI APPLICA IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001?

Il D. Lgs. 231/2001 si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società, in qualsiasi forma costituite, e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il regime di responsabilità si applica alle società che hanno sede in Italia, sia nel caso di reato commesso in Italia che nel caso di reato commesso all’estero, purché non proceda lo Stato del luogo ove è stato commesso il fatto.

Si applica, inoltre, alle società con sede all’estero quando il reato è commesso in Italia.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE?

Ai fini della sussistenza in capo all’ente della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • La commissione di un reato che rientra nell’elenco di cui agli articoli 24 e seguenti del D. Lgs. 231/2001 (cosiddetti reati-presupposto)

Tra le fattispecie di reato idonee a fondare la responsabilità dell’ente si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti macro-categorie:

omicidio e lesioni colpose commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione etc.);

reati societari;

delitti di criminalità organizzata;

reati con finalità di terrorismo;

reati ambientali;

delitti contro l’industria e il commercio; delitti informatici;

reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;

impiego di lavoratori stranieri con soggiorno irregolare.

  • Posizione di “apicale” o di “sottoposto” del soggetto che commette il reato-presupposto.

Si definisce apicale la persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente – o di una sua unità organizzativa – ovvero che esercita, anche di fatto, il potere di gestione e di controllo dell’ente (es. amministratori, direttori generali).

Si definisce sottoposto la persona che sottostà alla direzione o alla vigilanza di un “apicale” (es. impiegati, operai, collaboratori esterni).

  • Reato-presupposto commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

L’interesse ricorre quando chi agisce lo fa con l’intenzione di procurare all’ente un arricchimento.

Il vantaggio ricorre quando, dalla commissione del reato, l’ente consegua un effettivo beneficio.

  • Sussistenza della c.d. colpa organizzativa dell’ente, che varia a seconda della posizione rivestita dalla persona che materialmente commette il reato.

Qualora il reato sia stato commesso da un apicale, la colpa dell’ente ricorre se non è stato adottato e attuato un Modello organizzativo (cd. MOGC) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, ovvero non è stato incaricato un Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di poteri di controllo in ordine all’attuazione del Modello.

Qualora il reato sia stato commesso da un sottoposto, la colpa dell’ente ricorre se la realizzazione dell’illecito è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza che incombono sui soggetti in posizione apicale.

È OBBLIGATORIO ADOTTARE UN MODELLO ORGANIZZATIVO 231?

Con il D. Lgs. 231/2001 il legislatore ha inteso sanzionare le persone giuridiche che non abbiano adottato un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati particolarmente frequenti in seno alle realtà imprenditoriali.

Quanto all’obbligatorietà o meno dell’adozione del MOGC, si specifica che, ancorché la mancata adozione del Modello 231 non comporti l’applicazione di alcuna sanzione, tuttavia non adottare un Modello 231 espone l’ente a responsabilità per i reati che risultino commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti apicali o sottoposti.

L’adozione del Modello 231 è invero obbligatoria se la società vuole beneficiare dell’esimente che la esonera dalle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001.

Di seguito le conseguenze positive per l’ente che abbia adottato il Modello ex d.lgs. 231:

  • non risponde dell’illecito commesso dai sottoposti;
  • non risponde dell’illecito commesso dagli apicali, se si accerta che questi abbiano eluso, ossia aggirato fraudolentemente, le prescrizioni contenute nel Modello.

In alcuni ambiti, l’adozione del Modello ex D. Lgs. 231/2001 è requisito necessario per l’ottenimento di specifiche attestazioni: talune regioni, ad esempio, prevedono l’adozione del Modello come requisito obbligatorio per le imprese che intendono accreditarsi per l’erogazione di servizi.

L’applicazione del Modello è considerata, infatti, ulteriore garanzia dell’efficienza e della trasparenza dell’operato sia della Regione che dell’ente accreditato, con lo scopo di migliorarne l’organizzazione e l’efficacia di funzionamento.

Da ultimo, si evidenzia che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l’adozione e la corretta implementazione del Modello, sebbene non obbligatori per legge, costituiscono un dovere in capo agli amministratori, inserendosi nel più ampio dovere di garantire un adeguato ed efficiente assetto organizzativo della società anche sotto l’aspetto della prevenzione del rischio di commissione di illeciti.

PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Tenuto conto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e delle Linee Guida elaborate dalle principali associazioni di categoria, la predisposizione del Modello richiede l’attuazione delle seguenti fasi:

  • mappatura dei processi “a rischio” →si procede ad una approfondita analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree, settori di attività o processi aziendali, e secondo quali modalità, possano essere commessi fatti penalmente rilevanti. Tale analisi è svolta attraverso l’esame della documentazione societaria più rilevante e la raccolta di informazioni mediante lo svolgimento di interviste direttamente in azienda.
  • individuazione delle aree potenzialmente a rischio reato →all’interno delle diverse aree di attività sono selezionate quelle maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati previsti nel Decreto.
  • analisi del sistema di controllo interno, delle procedure e dei protocolli esistenti →si procede alla valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’ente e si definiscono le procedure ed i protocolli aziendali che si ritengono più adeguati per la prevenzione della commissione di reati.
  • introduzione di un sistema disciplinare→ si procede alla elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, individuando le infrazioni e le relative sanzioni
  • istituzione di un Organismo di Vigilanza → si procede alla individuazione dell’organo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, prevedendo inoltre a carico dei soggetti responsabili delle aree a rischio specifici obblighi di informazione nei confronti di detto organo (cosiddetti flussi informativi).

COME SI COMPONE IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231?

Affinché il Modello organizzativo risponda ai requisiti di idoneità, efficacia ed adeguatezza stabiliti nel Decreto, è bene che si articoli nelle seguenti parti essenziali:

PARTE GENERALE: in essa sono contenuti brevi cenni sulla disciplina prevista dal D. Lgs. 231/200, la descrizione della struttura e dell’assetto organizzativo dell’ente, l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza con la definizione dei flussi informativi che intercorrono tra questo e gli organi dell’ente; il sistema di comunicazione del Modello e di formazione del personale; il sistema disciplinare per i casi di violazione del Modello e delle procedure aziendali.

PARTE SPECIALE: può essere articolata in più sezioni a seconda delle tipologie di reato che si ritiene possano essere commesse all’interno dell’organizzazione aziendale; in essa si prevede un elenco di obblighi e divieti cui i destinatari devono attenersi, nonché un dettagliato elenco di procedure che devono essere osservate in vista della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

ADOZIONE, ATTUAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Condizione necessaria affinché l’ente possa andare esente da responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 è che:

l’organo dirigente [abbia] adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati

Per organo dirigente deve intendersi l’organo a cui è affidata la gestione e la direzione dell’attività imprenditoriale dell’ente; tale organo coincide generalmente con il Consiglio di Amministrazione.

L’adozione del Modello avviene formalmente mediante una deliberazione del Consiglio di Amministrazione (o una determinazione, in caso di Amministratore Unico), che enunci altresì le motivazioni sottostanti tale decisione, la documentazione inerente al Modello, i sistemi di comunicazione ed informazione dello stesso, il sistema sanzionatorio da attuarsi in caso di violazioni.

Dopo l’adozione, il Modello 231 deve essere attuato all’interno del contesto aziendale e portato a conoscenza di tutti i destinatari, ossia i vertici dell’ente, il personale dipendente, i collaboratori esterni ed i partner commerciali e finanziari.

Per concludere, da un lato, il Modello 231 comporta l’assunzione di un impegno in termini sia economici che di tempo, è altrettanto vero che la sua adozione può rappresentare una importante occasione per ridefinire e riorganizzare le funzioni, i processi e le procedure aziendali, non solo in vista del perseguimento degli obiettivi sanciti nel Decreto, ma anche in vista della massimizzazione dell’efficienza dell’impresa e, in ultima analisi, dei suoi risultati economici.

Non deve trascurarsi poi che, agli occhi di potenziali clientisia nazionali che stranieri, l’adozione del Modello 231 è sinonimo di maggiore serietà ed affidabilità dell’impresa e, dunque, criterio preferenziale per la scelta di nuovi partner.

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