Falsa Testimonianza | Depistaggio | avvocato penalista Andria

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale | omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio | omessa denuncia di reato da parte del cittadino | omissione di referto | rifiuto di uffici legalmente dovuti | simulazione di reato | calunnia | autocalunnia | simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione | falso giuramento della parte | false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale | depistaggio | false dichiarazioni al difensore | falsa testimonianza | falsa perizia o interpretazione | frode processuale | false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale | intralcio alla giustizia | favoreggiamento personale | favoreggiamento reale | rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale |patrocinio o consulenza infedele | altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico | millantato credito del patrocinatore | evasione | procurata evasione | colpa del custode | mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice | esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose | esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Il titolo III del libro II del codice penale
disciplina i delitti contro l’amministrazione della giustizia,
suddividendoli in tre capi:

  1. delitti contro l’attività giudiziaria;

  2. delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie;

  3. tutela arbitraria delle private ragioni.

Il bene giuridico tutelato da tutti i capi relativi ai delitti contro l’amministrazione della giustizia è individuato nel corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIADelitti contro l’attività giudiziaria
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIADelitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIATutela arbitraria delle private ragioni
falsa testimonianza

Per i delitti contro l’amministrazione della Giustizia

omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale | omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio | omessa denuncia di reato da parte del cittadino | omissione di referto | rifiuto di uffici legalmente dovuti | simulazione di reato | calunnia | autocalunnia | simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione | falso giuramento della parte | false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale | false dichiarazioni al difensore | falsa testimonianza | falsa perizia o interpretazione | frode processuale | false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale | intralcio alla giustizia | favoreggiamento personale | favoreggiamento reale | rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale |patrocinio o consulenza infedele | altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico | millantato credito del patrocinatore | evasione | procurata evasione | colpa del custode | mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice | esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose | esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

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    L’Avvocato

    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
    I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
    Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
    L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.
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