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ASSOCIAZIONI – ONLUS

Come costituire un’associazione  |  L’atto costitutivo dell’associazione  |  Lo statuto dell’associazione  |
ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

Come costituire un’associazione

L’associazione è una delle forme di aggregazione riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività.

È infatti la stessa Costituzione italiana, all’art. 18, che garantisce ai cittadini il “diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.

L’associazione può essere costituita per perseguire, con le proprie risorse finanziarie, scopi educativi, religiosi, culturali, sociali, di pubblica utilità.

Più frequentemente i cittadini decidono di costituire associazioni non riconosciute. Queste si basano, come le associazioni riconosciute, sull’accordo raggiunto tra gli associati.

La costituzione di un’associazione avviene tramite la stipula di “un contratto” tra i soci fondatori, composto di due documenti: l’atto costitutivo e lo statuto.

L’atto costitutivo dell’associazione

L’atto costitutivo è il documento mediante il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise.

L’atto costitutivo deve contenere:

  • l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale si è riunita l’assemblea;
  • gli estremi (nome, cognome, residenza, codice fiscale) dei soci fondatori;
  • la denominazione dell’associazione;
  • le finalità (oggetto sociale) e le azioni/servizi che l’associazione potrà compiere e offrire per raggiungere lo scopo sociale;
  • la composizione del Consiglio Direttivo (numero e nomi dei componenti) eletto contestualmente;
  • lo statuto in allegato.

L’atto costitutivo deve essere firmato, in calce, da tutti i soci presenti al momento della stipula.

Lo statuto dell’associazione

Lo statuto è il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione medesima.

Lo statuto deve contenere:

  • denominazione dell’associazione;
  • sede legale dell’associazione;
  • scopo dell’associazione;
  • patrimonio dell’associazione;
  • norme sull’ordinamento interno;
  • norme sull’amministrazione;
  • i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione;
  • norme relative all’estinzione dell’ente;
  • norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo.

Anche lo statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula.

L’avv. Simona Aduasio offre consulenza ed assistenza nella costituzione dell’associazione, in particolare nella redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché nella registrazione dell’associazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ottenimento del relativo codice fiscale.

ONLUS  (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

L’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l’acronimo di ONLUS, indica una categoria tributaria alla quale appartengono enti di carattere privato, anche privi di personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono a determinati requisiti. L’appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.

Le associazioni, riconosciute e non riconosciute, possono assumere la qualifica di ONLUS, così come i comitati, le fondazioni, le società cooperative, gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Al fine di acquisire la qualifica di ONLUS è necessario, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, che gli statuti o gli atti costitutivi degli enti prevedano espressamente:

 

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza;
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  • promozione della cultura e dell’arte;
  • tutela dei diritti civili;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

L’avv. Simona Aduasio offre consulenza ed assistenza nella costituzione, gestione e nell’eventuale richiesta di riconoscimento del titolo di ONLUS da parte di associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato.

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    L’Avvocato

    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
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    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
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    L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.

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