avvocato penalista

GIP presso il Tribunale di Trani

Archiviazione per il reato di calunnia
(reato previsto dall’art. 368 c.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani ha pronunciato ordinanza di archiviazione nei confronti dell’indagato per il reato di calunnia, difeso dall’avvocato penalista Simona Aduasio.

Il procedimento penale era nato in seguito alla querela proposta dalla persona offesa, poi opponente, perché l’indagato lo avrebbe accusato di un reato pur sapendolo innocente.

Dopo la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, la persona offesa si opponeva chiedendo di procedere nei confronti dell’indagato.

Il GIP presso il Tribunale di Trani ha però condiviso la difesa dell’avvocato penalista Simona Aduasio e, conseguentemente, ha archiviato il procedimento penale per calunnia nei confronti del suo assistito.

Contatta ora l’Avv. Simona Aduasio

    Il tuo nome (obbligatorio)

    La tua email (obbligatoria)

    Il tuo telefono (obbligatorio)

    L'Avv. Aduasio potrebbe contattarti telefonicamente: a che ora preferisci?

    Ore 9,00 / 12,00Ore 13,00 / 16,00Ore 17,00 / 21,00

    La tua richiesta in breve

    Il tuo messaggio

    Se desideri puoi inviare un documento o immagine inerente (max 3mb)

    Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003

    Contatta ora l'Avvocato

    tel. 0883 897474
    mob. 328 6503414
    fax 0883 1921240
    Andria – Piazza Ruggero Settimo, 24

    L’Avvocato

    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
    I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
    Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
    L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.