delitti contro la famiglia – avvocato Simona Aduasio

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DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

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DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

L’istituto familiare è invero tutelato dalla Costituzione all’articolo 29, disposizione dalla quale si evince il principio di monogamia e di uguaglianza tra i coniugi. Del pari, è tutelato dall’articolo 30 della Costituzione il rapporto genitori-figli.

Come noto, non può delinearsi una nozione univoca del concetto di famiglia, prendendosi sovente in considerazione non tanto la famiglia in sé, quanto specifici rapporti parentali.

Del resto, l’emersione del fenomeno della cosiddetta “famiglia di fatto” non è sfuggita alla giurisprudenza e al legislatore, che hanno esteso la nozione di famiglia e, conseguentemente, l’ambito di applicazione dei reati posti a tutela della stessa, adeguando la normativa penale ai mutamenti del costume sociale.

  • Delitti contro il matrimonio

La prima categoria contemplata tra i delitti contro la famiglia è quella dei delitti contro il matrimonio.

Tra i principali delitti contro il matrimonio si annoverano la bigamia (art. 556 c.p.), l’induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558 c.p.), l’adulterio (art. 559 c.p.), il concubinato (art. 560 c.p.).

È opportuno evidenziare che, proprio alla luce dell’evoluzione del diritto penale e al suo adeguamento ai mutamenti della nostra società, nonché alle conquiste sul piano della parità di genere, le norme che prevedono il reato di adulterio e quello di concubinato sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.

La legge n. 69 del 2019 (Codice Rosso a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) ha introdotto il reato di cui all’articolo 558-bis c.p., intitolato “costrizione o induzione al matrimonio”. Questa nuova fattispecie penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile.

  • Delitti contro la morale familiare

Il capo II del titolo XI è dedicato ai delitti contro la morale familiare.

In particolare, fanno parte di questo capo i delitti di incesto (art. 564 c.p.) e di attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica (art. 565 c.p.).

  • Delitti contro lo stato di famiglia

Fanno parte della categoria dei delitti contro lo stato da famiglia i reati di supposizione o soppressione di stato (art. 566 c.p.), alterazione di stato (art. 567 c.p.), occultamento di stato di un figlio (art. 568 c.p.).

Ancorché possano apparire reati ormai poco frequenti, va invece evidenziato come l’aumento di casi di ricorso alla fecondazione assistita di tipo eterologo e contestuale maternità surrogata (cosiddetto “utero in affitto”), comporta in talune ipotesi la contestazione del reato di alterazione di stato previsto dall’articolo 567 del codice penale.

Tra le diverse pronunce, si segnala quella del Tribunale di Brescia del 2014 che ha ritenuto configurato il reato di alterazione di stato qualora il neonato sia dichiarato figlio della donna che non ha partorito il bambino e che non ha con esso alcun legame genetico. Secondo questa sentenza, il reato sussiste anche se l’atto di nascita è stato formato all’estero (nel caso di specie, in Ucraina) e successivamente trascritto nei registri dello stato civile italiano qualora la legge del Paese ove il bambino è nato non consenta il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in concreto praticate.

Non vanno tuttavia trascurate le sentenze – rese anche in sede di legittimità – di assoluzione dal reato di alterazione di stato.

Con la nota pronuncia n. 48696/2016 la Corte di Cassazione, dopo avere premesso – in conformità al proprio orientamento tradizionale – che l’incriminazione di cui all’art. 567, comma 2, c.p. è volta a proteggere l’interesse giuridico facente capo al minore rispetto alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza e che era diretta a salvaguardare il diritto del minore a vedersi riconosciuta una discendenza “secondo natura” – ha precisato come oggi l’ambito di tutela e i presupposti della stessa norma siano mutati con l’evolversi del concetto di stato di filiazione, non più legato a una relazione necessariamente biologica, ma sempre più considerato quale legame giuridico.

Il concetto di discendenza – ormai mutato – non ha, dunque, più riguardo soltanto a un fatto genetico, ma assume una connotazione giuridico-sociale, dal momento che, oltre al legame biologico tra genitori e figlio, viene conferita dignità anche a un rapporto di genitorialità in assenza di una relazione genetica, in quanto conseguente al ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale secondo la disciplina fissata dalla menzionata L. n. 40/2004, come modificata dalla Corte costituzionale con la nota sentenza del 10/6/2014, n. 162.

Dal che discende il riconoscimento, da parte del nostro ordinamento, del concetto di genitorialità legale accanto a quello, già noto, di genitorialità biologica.

  • Delitti contro l’assistenza familiare

Il capo IV del titolo XI del codice penale disciplina i delitti contro l’assistenza familiare.

Fanno parte di questo capo i delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis c.p.), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.), sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.), sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574-bis c.p.).

Con l’introduzione della legge sulle unioni civili del 2017, è stato inserito in questo capo del codice penale l’articolo 574-ter, che estende la riferibilità del termine “matrimonio” anche alle ipotesi di unione civile tra persone dello stesso sesso.

Di questa categoria di reati contro l’assistenza familiare, sono certamente tra i più frequenti quello relativo alla “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, anche nell’ipotesi di omesso mantenimento dei figli o del coniuge in caso di separazione o divorzio, e il reato di maltrattamenti in famiglia, ora intitolato “maltrattamenti contro familiari e conviventi”.

Il tema dell’omesso mantenimento dei figli o del coniuge è ormai quotidianamente sotto i riflettori della giustizia e dei tribunali italiani. Per questa ragione, il legislatore si è preoccupato nel 2018 di estendere le pene previste per il reato già esistente di cui all’articolo 570 c.p., anche alle condotte dell’articolo 570-bis c.p.

Infatti, quest’ultima disposizione punisce con la reclusione fino a un anno il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di divorzio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Come anticipato, il reato previsto dall’articolo 572 del codice penale, prima chiamato “maltrattamenti in famiglia”, reca ora il titolo di “maltrattamenti contro familiari e conviventi”.

Invero, in seguito all’evoluzione giurisprudenziale che aveva esteso l’applicabilità del delitto anche al cosiddetto convivente “more uxorio, la legge n. 69 del 2019 (Codice Rosso a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) ha modificato la disposizione penale, prevedendo testualmente la sussistenza del reato anche alle persone “comunque conviventi”.

La normativa del 2019 ha previsto inoltre un aggravamento della pena per chi si rende responsabile del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

reati contro la famiglia

PER I DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

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