reati codice della strada | avvocato penalista Andria

guida senza patente

REATI CODICE DELLA STRADA

guida senza patente | guida sotto l’influenza dell’alcool | guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti | fuga dopo l’incidente | omissione di assistenza | organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare | divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore | falsificazione, manomissione o alterazione di targhe | uso di targhe falsificate, manomesse o alterate | omicidio stradale | lesioni personali stradali gravi o gravissime

Guida senza patente

(art. 116 co. 15 C.d.S.)

Ai sensi del comma 15 dell’art. 116 del Codice della Strada, «chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica».

Anno 2014  –  dati ISTAT

Contravvenzioni elevate dalle Forze dell’Ordine per violazioni sulle norme di comportamento

Superamento dei limiti di velocità

0
dalla Polizia Stradale
0
dai Carabinieri
0
dalla Polizia Locale

Guida sotto l’influenza dell’alcool

(art. 186 C.d.S.)

L’art. 186, comma 2, del Codice della Strada punisce il reato di guida in stato di ebbrezza, ove il fatto non costituisca più grave reato:

  • con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 531 a € 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
  • con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
  • con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida rispettivamente  da tre a sei mesi (lett. a),  da sei mesi ad un anno (lett. b) e da uno a due anni (lett. c). Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Anno 2014  –  dati ISTAT

Contravvenzioni elevate dalle Forze dell’Ordine per violazioni sulle norme di comportamento

Guida in stato di ebbrezza alcolica

0
dalla Polizia Stradale
0
dai Carabinieri
0
dalla Polizia Locale

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

(art. 187 C.d.S.)

Oltre ad essere punita la guida in stato di ebbrezza, è altresì previsto dall’art. 187 del Codice della Strada il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Difatti, chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 187 C.d.S., se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate.

Il comma 7 dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 C.d.S. prevedono altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «le pene di cui al comma 2, lettera c)» dell’art. 186 in caso di rifiuto dell’accertamento rispettivamente dello stato di ebbrezza e dello stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anno 2014  –  dati ISTAT

Contravvenzioni elevate dalle Forze dell’Ordine per violazioni sulle norme di comportamento

Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

0
dalla Polizia Stradale
0
dai Carabinieri
0
dalla Polizia Locale

Comportamento in caso di incidente

(art. 189 C.d.S.)

L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno alla persona.

Fuga dopo l’incidente

Il comma 6 dell’art. 189 C.d.S. stabilisce che chiunque, nelle condizioni appena descritte, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Nei casi di cui al comma 6 sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Omissione di assistenza

Il comma 7 dell’art. 189 C.d.S. punisce invece con la reclusione da un anno a tre anni chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

Anno 2014  –  dati ISTAT

Contravvenzioni elevate dalle Forze dell’Ordine per violazioni sulle norme di comportamento

Comportamento dei conducenti in caso di incidente

0
dalla Polizia Stradale
0
dai Carabinieri
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dalla Polizia Locale

Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare

(art. 9-bis C.d.S.)

L’art. 9-bis C.d.S. prevede che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata».

Il secondo comma prevede altresì che «Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni».

Costituisce reato anche effettuare «scommesse sulle gare di cui al comma 1», punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

(art. 9-ter C.d.S.)

Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis del Codice della Strada, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Omicidio stradale

(art. 589-bis codice penale)

L’art. 589-bis (omicidio stradale) del codice penale, introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, prevede la pena della reclusione da due a sette anni per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

La pena va da otto a dodici anni di reclusione per chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona.

La stessa pena (da otto a dodici anni) si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice della Strada, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

La pena è invece della reclusione da cinque a dieci anni per, chiunque, salvo quanto previsto dal terzo  comma dell’art. 589-bis c.p., ponendosi  alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai  sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del Codice della Strada, cagioni per colpa la morte di una persona.

La pena della reclusione da cinque a dieci anni si applica altresì:

  • al conducente di un veicolo a motore  che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70  km/h,  ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
  • al conducente  di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
  • al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la  morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la  più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

(art. 590-bis c.p.)

L’art. 590-bis del codice penale è stato introdotto, come il reato di omicidio stradale, dalla legge 23 marzo 2016, n. 41.

La norma prevede, per chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena della reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

  • al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  • al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  • al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

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